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Le competenze della Giunta comunale

La Giunta Comunale adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal consiglio.
La Giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale e dei responsabili dei servizi, al sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
La Giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonchè dallo statuto.

In particolare, la Giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
b) propone gli atti di competenza del consiglio;
c) approva i progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche;
d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
e) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuisce vantaggi economici di qualunque genere quando i criteri per l'assegnazione e la determinazione della misura dell'intervento non siano stabiliti in modo vincolante dal relativo regolamento;
f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
g) dispone la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
h) approva le tariffe per la fruizione di beni e servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) individua le forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
k) esercita funzioni rientranti nella propria competenza, delegate al comune dallo stato o dalla regione;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) approva il regolamento relativo all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
n) definisce la dotazione organica del personale e le relative variazioni;
o) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune.


Ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la giunta può essere individuata quale responsabile di spesa ed alla stessa può essere assegnata una quota di bilancio per quanto concerne le competenze ad essa attribuite, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della medesima legge regionale.

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