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Contrassegno per concessione posteggio a persone diversamente abili

Per le "persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Questo contrassegno previsto dall'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

Rilascio, Rinnovo e Duplicati

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Gratuità dei parcheggi nelle zone blu

(Estratto dal sito handYLex.org il 19 gennaio 2011)

Nel 2006 la Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, la questione della gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno.
Nella Nota citata il Ministero dichiarava che "Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".
Pertanto, secondo il Ministero, il parcheggio in posteggi, normalmente a pagamento, delimitati da segnaletica blu deve essere gratuita.

L'annullamento della Nota Ministeriale.

In molte città le Amministrazioni Comunali, con specifici accordi, hanno attribuito a Società terze (spesso municipalizzate), la gestione delle aree di parcheggio e la riscossione del pagamento per i parcheggi delimitati da linea blu (oltre a tutta la gestione del sistema dei parcometri e dei cosiddetti "gratta e parcheggia").
Una di queste aziende, ritenendo illegittima la Nota del Ministero, ha presentato ricorso presso il TAR del Lazio chiedendone l'annullamento.
Con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, il TAR del Lazio (Sezione III ter) ha annullato la Nota del Ministero.
Dopo quella Sentenza, ai Cittadini non rimangono strumenti normativi per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati e a pagamento.
Possono richiedere la gratuità della sosta, sempre se dispongono del contrassegno invalidi, solo nelle aree custodite, ma, se i posti riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno, il pagamento è dovuto.
La Sentenza del TAR del Lazio, paradossalmente, interessa marginalmente i Comuni che vogliano favorire la sosta delle persone con disabilità nel territorio di competenza, prevedendo la gratuità dei parcheggi normalmente a pagamento lungo le carreggiate o nelle aree di sosta incustodite gestite dal proprio personale o dalla polizia municipale.
I problemi si pongono nel momento in cui la gestione di parcheggi tutti, non solo quelli in struttura e custoditi è stata affidata in convenzione ad aziende terze che possono pretendere, in forza della sentenza del TAR, un'esatta previsione dei posti da riservare gratuitamente.
In questo caso è la convenzione per la concessione che stabilisce le regole. Di fatto devono essere rispettate le indicazioni dell'articolo 11 del DPR 503/1996 nella parte in cui prevede che almeno un parcheggio ogni 50 (o frazione) sia riservato e gratuito. La convenzione può imporre un numero maggiore, ma non un numero minore, perché costituirebbe una violazione di legge.

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