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TARES

tares

L'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/201, prevede l'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deu rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

SOGGETTO PASSIVO:

  • Il tributo è dovuto da coloro che possiedono, occupano o detengono  locali o aree scopere, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati,con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree scoperte.
  • La superfici assoggettabile è pari all'80% della superficie catastale.

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA:

  • la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e allentità dei costi di gestione e dei costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche. Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;
  • L'applicazione della Tares prevede: una quota fissa (determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli ivestimenti per le opere ed ai relaiti ammortamenti), una quota variabile (rapportata in base alle quantità e qualità di rifuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di investimento e di esercizio e un tributo per i servizi indivisibili;
  • Quota fissa: sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche è determinata i relazione alla superficie dei locali;
  • Quota variabile: per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti; per le utenze non domesticheè determinata in relazione alla superficie dei locali e delle aree scoperte.
  • Tributo sui servizi: maggiorazione  determinata in base ai metri quadrati. 

NUMERO DEGLI OCCUPANTI:

  • per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre cha alla superficie, anche al numero di persone che compongolo lo stato di famiglia del soggetto passivo;
  • Per i residenti del Comune di Aymavilles, il numero degli occupanti l'alloggio è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
  • per i non residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, la quantificazione avviene mediante autodichiarazione da presentarsi, per il 2013, entro il 30 giugno. I assenza di tale dichiarzaione, il Comune attribuisce, in via presuntiva, un numero di occupanti in base a quanto stabilito nel comma 8 dell'art.10 del regolamento Comunale. 

ESCLUSIONE DAL TRIBUTO:

  •  Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti. A titolo esemplificativ, sono quindi esclusi: centrai termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia presenza umana; soffitte, rispostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50; balconi e terrazze scoperti;
  • non sono soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. A titolo esemplificativo, sono pertanto esclusi: unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica); fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione , purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO:

  • i contribuenti che praticano un sistema di compostaggio domestico possono accedere ad una riduzione pari al 10%, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art.11 della l.r. 31/2007;
  • la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo (scaricabile nella sezione "Modulistica") ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza;
  • nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio Tributi;
  • Il Comune può in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e nel caso si rilevasse il loro venire meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

 DICHIARAZIONE:

  • I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione;
  • le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il termine di 30 giorni successivi all'intervenuta modifica;
  • il modella di denuncia può essere scaricato nella sezione "Modulistica".
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