Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

TARSU (sostituita dalla TARES)

tarsu

A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013 LA TARSU E' STATA ABROGATA E SOSTITUITA CON IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES), ISTITUITO DAL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 214/2011.

 

La Tassa rifiuti è un tributo che i comuni devono obbligatoriamente istituire per la copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti interni ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati.

Il presupposto della tassa risiede nell'occupazione o detenzione (anche abusiva) di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.

Determinazione della superficie tassabile: si devono considerare tutti i locali, compresi garage, cantine, mansarde ecc. per la superficie netta calpestabile, esclusi muri, scale e balconi.

Il Regolamento Comunale stabilisce che soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili sono tassabili per la sola parte di altezza superiore a mt. 1,50.

Modalità di pagamento:

Il contribuente, previo ricevimento dell'avviso di pagamento, può effettuare il pagamento presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando il bollettino premarcato allegato all'avviso stesso.

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione se l'importo è inferiore a 200,00 euro; mentre, per importi superiori, il contribuente può effettuare il pagamento in due versamenti.

Riduzioni:

  • Riduzione unico occupante: nel caso di abitazione con unico occupante, residente nel Comune di Aymavilles, il quale dimostri di possedere un reddito complessivo lordo annuo ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente a quello di imposizione, pari o inferiore ad euro 10.000,00, la tariffa è ridotta del 30%;

Esclusioni:

  • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  • soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel aquale non sia possibile la permanenza;
  • parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
  • unità immobiliari sgombere da cose e persone
Torna su