A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2013 LA TARSU E' STATA ABROGATA E SOSTITUITA CON IL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES), ISTITUITO DAL D.L. N. 201/2011, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 214/2011.
La Tassa rifiuti è un tributo che i comuni devono obbligatoriamente istituire per la copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti interni ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati.
Il presupposto della tassa risiede nell'occupazione o detenzione (anche abusiva) di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite.
Determinazione della superficie tassabile: si devono considerare tutti i locali, compresi garage, cantine, mansarde ecc. per la superficie netta calpestabile, esclusi muri, scale e balconi.
Il Regolamento Comunale stabilisce che soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili sono tassabili per la sola parte di altezza superiore a mt. 1,50.
Modalità di pagamento:
Il contribuente, previo ricevimento dell'avviso di pagamento, può effettuare il pagamento presso un qualsiasi ufficio postale utilizzando il bollettino premarcato allegato all'avviso stesso.
Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione se l'importo è inferiore a 200,00 euro; mentre, per importi superiori, il contribuente può effettuare il pagamento in due versamenti.
Riduzioni:
Esclusioni: