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TASI

Nuovo tributo istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune.

TASI

LA TASI E' STATA SOPPRESSA DAL 1° GENNAIO 2020 PER CONFLUIRE NELLA NUOVA IMU.

La legge di bilancio 2020 elimina la TASI dal sistema impositivo dei Comuni. D’ora in poi solo l’IMU graverà fiscalmente sugli immobili di cittadini ed imprese.
 

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Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, mentre sono escluse le aree fabbricabili.


Dal 2016 sono escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, come definite ai sensi dell'IMU.

Fabbricati strumentali all'attività agricola. La TASI non si applica per questa tipologia, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU.

Base imponibile. E' quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto.

Aliquota. 1 per mille per tutte le tipologie. Aree fabbricabili esenti

Immobile occupato da soggetto diverso dal proprietario (es. immobile concesso in locazione o comodato, ecc). Proprietario e occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria in base alla seguente ripartizione:

  • 30% a carico dell'occupante
  • 70% a carico del proprietario

Decorrenza. La Tasi è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almento 15 giorni è computato per intero.

Riduzioni.

  • viene riconosciuta la stessa riduzione prevista ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio  o per i fabbricati esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;
  • viene riconosciuta la stessa riduzione prevista ai fini IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Dichiarazione. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione non è dovuta in caso di variazione e/o cessazioni relative ad un'unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

Termini del pagamento. I versamenti (in autoliquidazione) devono essere effettuati tramite modello F24 nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • per il possessore dell'immobile  = scadenze IMU
  • per l'occupante dell'immobile = scadenze TARI     

Compilazione F24. Deve essere compilata la "Sezione Imu e altri tributi locali":

  • codice comune: A108
  • barrare: Acc. o Saldo
  • numero immobili: inserire il numero degli immobili per cui si versa l'mporsta
  • codice tributo: abitazione principale e relative pertinenze (3958); altri fabbricati (3961)         
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