Descrizione
Le spese di rappresentanza, essenzialmente, rispondono all’esigenza di proiezione esterna dell’Ente per l’accrescimento del prestigio . Pertanto, non riguardano l’ordinaria gestione dell’Ente, né i servizi alla collettività.
Tali spese assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, ossia quella che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali, soddisfa l’obiettiva esigenza di manifestare sé stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità).
In sostanza, le spese di rappresentanza devono avere i seguenti requisiti:
- ufficialità dell’evento,
- eccezionalità della spesa,
- accrescimento del prestigio,
nonché devono perseguire e soddisfare il peculiare interesse e vantaggio per la popolazione e promuovere l’immagine dell’ente, con positive ricadute sul territorio siano esse in termini economici, di turismo, di industria o altro, oltre che di ordine immateriale quali la valorizzazione storica, culturale, di solidarietà, ecc.
Tipo documento | Documento di programmazione e rendicontazione , |
Numero e data | |
Data di pubblicazione | 26 Marzo 2024 |
Oggetto | Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente. (art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138). |
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Licenze | pubblico dominio |