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IMP/IMU

IMU

SCADENZE PER L’ANNO 2021:

  • acconto oppure unica soluzione: 16 giugno 2021
  • saldo: 16 deicembre 2021

AGEVOLAZIONI COVID-19 IMU INTRODOTTE PER L’ANNO 2021  ALLA DATA DEL 13/05/2021Ai sensi dell’art 1 c. 599 L 178/2020 (Legge di bilancio 2021) in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affitta camere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall’articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ALIQUOTE APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 26.04.2021:

  • aliquota per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5 per cento;
  • aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994: 0 per cento;
  • aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0 per cento;
  • aliquota di base per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,76 per cento;
  • aliquota per le aree fabbricabili: 0,76 per cento;
  • aliquota per i restanti immobili, diversi dall’abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della Legge di bilancio 2020, nonché dal punto 5 del presente elenco: 0,86 per cento;
  • il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite alle lettere b) e c) dell’art. 1 comma 741 della legge n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
  • i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;

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Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti sul territorio del Comune.

Abitazione principale. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

  • L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione relative all'abitazione principale di euro 200,00.
  • Viene considerata abitazione principale anche per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • Le abitazioni concesse ad uso gratuito ai propri figli o genitori non sono considerate abitazioni principali e sono quindi assoggettate all'imposta con aliquota di base (0,76%) e senza alcuna detrazione!

Pertinenze dell'abitazione principale. S'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Comodato d'uso gratuito. A decorrere dal 2016, la "Legge di Stabilità 2016" introduce una sola forma di comodato d'uso gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile soggetta ad aliquota ordinaria dello 0,76%.Per avere diritto devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  • 1) gli immobili posseduti devono ricadere nelle categorie A/2;A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;
  • 2) registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate;
  • 3) il comodato è possibile solo tra figli e genitori;
  • 4) sia il comodante che il comodatario devono avere residenza e dimora abituale nello steso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;
  • 5) il comodante deve essere proprietario di un solo immobile in Italia ovvero può essere proprietario, oltre a quello dato in comodato, di un solo altro immobile nello stesso comune di quello dato in comodato adibito ad abitazione primcipale del comodante;
  • 6) il soggetto passivo attesta al Comune il possesso dei suddetti requisiti mediante autocertificazione. 

AIRE. Dal 2015 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Fabbricati strumentali all'attività agricola. Sono quelli individuati dall'art. 9 comma bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L. 222/2007. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgono attività agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività d'impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile.

Base imponibile. E' costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5% ai sensi dell'art.3, comma 48, L. n.662/1996 i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7
  • 140 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali B, C/3, C/4, C/5
  • 80 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali A/10, D/5
  • 65 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali D (escluso D/5)
  • 55 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali C/1

Aliquote.

  • abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 = 0,4 % (riduzione di euro 200,00)
  • aliquota ordinaria = 0,76 %

Riduzioni. La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 di cui al d.lgs. n.42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Dichiarazione. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione non è dovuta in caso di variazione e/o cessazioni relative ad un'unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

Termini del pagamento. I versamenti (in autoliquidazione) devono essere effettuati tramite modello F24 nel rispetto delle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno = il 50 % dell'imposta;
  • entro il 16 dicembre = a conguaglio il saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 

Compilazione F24. Deve essere compilata la "Sezione Imu e altri tributi locali":

  • codice comune: A108
  • barrare: Acc. o Saldo
  • numero immobili: inserire il numero degli immobili per cui si versa l'mporsta
  • codice tributo: aree fabbricabili(3916), altri fabbricati (3918), immobili ad uso produttivo gruppo castatale D (3925) 

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   IMU 2013:

  • l'abitazione principale e le relative pertinenze. Sono escluse dalla sospensione le abitazioni di tipo signorile (A/1), le ville (A/8), i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico (A/9);
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati a Istituti autonomi per le case popolari o degli enti di edilizia residenzial pubblica;
  • i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4,5 e 8, del D.L. n. 201 del 2011 (comunque esenti in valle d'Aosta)

Ci sono novità anche per gli immobili classificati nel gruppo catastale D. L'art. 13, comma 4, lettera d), del D.L. n.201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il moltiplicatore applicabile per determinare la base imponibile dei fabbricati classificati in tale gruppo catastale (esclusi quelli della categoria D/5) è elevato a 65. A decorerre dalla stessa data, l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dell 0,76 per cento. L'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo "3925" denominato "IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO".

PER IL 2013 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE DEL 2012. INOLTRE, IL COMUNE DI AYMAVILLES, PER IL SALDO 2013, NON HA MODIFICATO NE' IL REGOLAMENTO NE' LE ALIQUOTE.

Di seguito, il contribuente può prendere visione delle principali informazioni relative all'imposta e accedere al simulatore di calcolo per stampare il modello di pagamento F24.

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 L'art. 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMP), in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012.  L'IMU è, inoltre, regolamentata dal D.L. 16/2012, convertito nella L. n.44/2012.

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA:

  • L'IMP ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. n.504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

DEFINIZIONI IMPORTANTI:

  • Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
  • Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
  • Per fabbricati strumentali all'attività agricola si intendono quelli di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. n.557/1993, legge di conversione n.133/1994. Affinché il fabbricato possa essere considerato rurale, questo deve essere utilizzato per un'attività agricola fiscalmente riconosciuta (il soggetto che lo utilizza deve essere imprenditore agricolo, coltivatore diretto, titolare di partita iva agricola)

 BASE IMPONIBILE:

  • La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.L. n.504/1992, e dei commi 4 e 5 del citato art.13.

MOLTIPLICATORI: per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto (vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione) rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. n.662/1996, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 = A (escluso A/10); C/2; C/6; C/7
  • 140 = B; C/3; C/4; C/5
  • 80 = A/10; D/5
  • 60 = D (escluso D/5) per il solo anno 2012
  • 65 = D (escluso D/5) a partire dall'anno 2013
  • 55 = C/1

 ALIQUOTE (stabilite con deliberazione di Consiglio n.7 del 27 febbraio 2012) - 2012 e confermate per il 2013.

  • abitazione principale (compresa quella dell'imprenditore agricolo!) e relative pertinenze (nella misura massima di n.1 per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7) = 0,4 %;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9, comma 3-bis) = 0,1 %; esenti i Comuni di montagna
  • RESTANTI IMMOBILI = 0,76%

 DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:

  • dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportate al periodo durante il quale si potrae la destinazione.
  • la detrazione di cui sopra è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può comunque superare l'importo di euro 400,00;
  • l'aliquota ridotta per abitazione principale è applicata anche per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI:

  • L'ex casa coniugale, di proprietà di un coniuge e assegnata all'altro, è tassata come abitazione principale e l'imposta è a carico (per intero)  della persona che resta a vivere nella casa (a prescindere da chi sia il proprietario!)
  • L'altro coniuge può beneficiare delle  agevolazioni per l'abitazione principale sull'eventuale immobile posseduto nel quale risiede e dimora. 

 FAMIGLIE CON CASE DIVERSE:

  • Se i componenti di una famiglia (ad esempio coniugi) hanno residenza e dimora in immobili diversi situati nello steso Comune, le agevolazioni prima casa si applicano a una sola; mentre l'agevolazione può essere applicata su entrambe le unità a condizione che queste siano ubicate in Comuni diversi.

RIDUZIONI - La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 di cui al d.lgs. n.42/2004;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dll'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

 INFORMAZIONI IMPORTANTI

  • tutti i fabbricati devono essere obbligotariamente censiti al Catasto dei Fabbricati; in attesa dell'accatastamento l'imposta va versata sulla base di una rendita catastale presunta (è possibile rivolgersi al professionista che sta predisponendo l'accatastamento);
  • le abitazioni principali e le relative pertinenze non sono più esentate! Esse sono assoggettate all'imposta con l'aliquota del 0,4 % e la detrazione;
  • le abitazioni concesse ad uso gratuito ai propri figli o genitori non sono considerate abitazioni principali e sono quindi assoggettate all'imposta con aliquota di base (0,76%) e senza alcuna detrazione!

 MODALITA' DI PAGAMENTO:

  • i versamenti andranno eseguiti esclusivamente tramite F24 utilizzando i codici che si trovano nella sezione "Allegati";
  • nella sezione "Allegati" è possibile scaricare uno schema di ausilio al calcolo dell'imposta.
  • codice del Comune di Aymavilles =  A108.

 CODICI TRIBUTI PER F24 PIU' RICORRENTI:

  • 3912 = IMU abitazione principale e pertinenza/e
  • 3916 = IMU per aree fabbricabili (quota Comune)
  • 3918 = IMU altri fabbricati (quota Comune)
  • 3925 = IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (quota Stato)
  • 3923 = IMU per interessi da accertamento (quota Comune)
  • 3924 = IMU per sanzioni da accertamento (quota Comune)

MODALITA' DI VERSAMENTO DA PARTE DEI SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA - Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero occorre provvedere nei seguenti modi::

  • per la quota spettante al Comune, i contribuenti possono effettuare il pagamento sul codice IBAN del Comune (codice BIC BCITITMM), utilizzando il codice IBAN IT 10 E030 6931 7101 0000 0300 003
  • per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT 02 G010 0003 2453 4800 6108 000
  • la copia di entrambe le operazioni deve essere inoltarta al Comune per i successivi controlli
  • Nella causale dei versamenti devono essere indicati: 1) il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; 2) la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo; 3) l'annualità di riferimento; l'indicazione "Acconto" o "Saldo" ; 4) se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate, deve indicare se si tratta di "Prima rata", ""Seconda rata" o "Saldo"

 DICHIARAZIONI:

  • I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta. utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art.9, comma 6, del d.lgs. n.23/2011;
  • La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

REGOLAMENTO - nella sezione "Allegati" è possibile scaricare il regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/10/2012:

  • l'agevolazione relativa all'abitazione principale non viene riconosciuta per gli italiani residenti all'estero (AIRE), i quali pagano l'imposta con aliquota ordinaria.
  • Art. 17 - comma 3: "L'importo minimo dovuto ai fini dell'imposta municipale propria è pari ad euro 2,00, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune."

 

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